Licenziamento verbale: inefficacia, diritto alla reintegra ed inapplicabilità del termine di decadenza per l’impugnazione.
La legge stabilisce che il licenziamento deve essere intimato in forma scritta altrimenti è inefficace; ciò vuol dire che il licenziamento orale del dipendente non produce alcun effetto ed è considerato inesistente, come mai avvenuto. Ne deriva la continuazione del rapporto di lavoro senza alcuna interruzione e l’obbligo del datore di corrispondere la retribuzione fino alla riammissione effettiva in servizio.
Per esempio, il datore di lavoro che manda via il dipendente ordinandogli di non andare più a lavorare presso l’azienda, non pone in essere un licenziamento efficace; è sempre necessaria la forma scritta (come una lettera inviata tramite raccomandata a/r).
Leggi l’articolo completo sul sito IlParmense.Net
0 commenti